Ricerca Avviata

Progetto BYOD


 

L'I.C. “M. Capozzi”, visti il GDPR  2016/679, la Legge 633/1941 (diritto d'autore), gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” (DPR 249/1998) e considerato quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6 e nel relativo Decalgo “Byod” del 2018, ritiene indispensabile adottare il progetto tematico “BYOD”, finalizzato a promuovere e favorire l'utilizzazione corretta e funzionale di dispositivi informatici nelle classi. Consapevoli dei vantaggi, ma anche dei rischi della strada intrapresa e di una scelta così innovativa, docenti, operatori scolastici, genitori e studenti stessi si impegnano a conoscere e rispettare tutte le norme ed i regolamenti relativi, a garantire collaborazione per qualsiasi problematica potenziale, a creare e mantenere un clima di fiducia essenziale per lo svolgimento e la riuscita del progetto. A tal fine il presente documento contiene tre sezioni principali:

 

SEZIONE 1 - DECALOGO BYOD, pubblicato nel febbraio 2018

  1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera comunità scolastica
  2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi. Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.
  3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola.
  4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.
  5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa.
  6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonchè la capacità d’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
  7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.
  8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico.
  9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È necessario che l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.
  10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.

 

SEZIONE 2 – Regolamento scolastico per l'attività byod

Sono stabiliti i seguenti articoli:

Art. 1: Dispositivi ammessi: Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: net-book, smartphone, tablet, e-reader

Art. 2: Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi: L’uso del dispositivo è consentito esclusivamente per scopi didattici e subordinato al consenso esplicito del docente in classe. Le attività e le strategie dovranno essere inserite nelle progettazioni annuali dei docenti e della classe.

Art. 3: Responsabilità individuale: Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo La scuola non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni. E’ responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità

Art. 4: Limitazioni d’uso: E’ vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera senza il permesso del docente e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Qualsiasi uso improprio prevede l'interruzione immediata dell'attività e, se reiterato, un procedimento disciplinare.

 

SEZIONE 3 - Norme a tutela

  1. GDPR  2916/679, art.4, c.13: l'immagine facciale viene inserita tra i “dati biometrici”, qualora consenta o confermi l'identificazione, e pertanto è soggetta alle restrizioni ed alle tutele che riguardano i dati personali.
  2. Codice Civile, art. 10: Abuso dell'immagine altrui - “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
  3. Legge 633/1941 (diritto d'autore), art. 96: principio del consenso; “per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso”. La pubblicazione dell’immagine è, in ogni caso, vietata qualora essa possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
  4. Codice penale, art 341 bis (ricordando che i docenti in servizio sono considerati pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni): “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Progetto BYOD

 

Non sono presenti allegati.