Progetto BYOD
L'I.C. “M. Capozzi”, visti il GDPR 2016/679, la Legge 633/1941 (diritto d'autore), gli artt. 3 e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” (DPR 249/1998) e considerato quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6 e nel relativo Decalgo “Byod” del 2018, ritiene indispensabile adottare il progetto tematico “BYOD”, finalizzato a promuovere e favorire l'utilizzazione corretta e funzionale di dispositivi informatici nelle classi. Consapevoli dei vantaggi, ma anche dei rischi della strada intrapresa e di una scelta così innovativa, docenti, operatori scolastici, genitori e studenti stessi si impegnano a conoscere e rispettare tutte le norme ed i regolamenti relativi, a garantire collaborazione per qualsiasi problematica potenziale, a creare e mantenere un clima di fiducia essenziale per lo svolgimento e la riuscita del progetto. A tal fine il presente documento contiene tre sezioni principali:
SEZIONE 1 - DECALOGO BYOD, pubblicato nel febbraio 2018
- Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera comunità scolastica
- I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi. Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali.
- La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il rinnovamento della scuola.
- La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.
- I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa.
- L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonchè la capacità d’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
- Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.
- Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del pubblico.
- Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È necessario che l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili.
- Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.
SEZIONE 2 – Regolamento scolastico per l'attività byod
Sono stabiliti i seguenti articoli:
Art. 1: Dispositivi ammessi: Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: net-book, smartphone, tablet, e-reader
Art. 2: Autorizzazione all’uso didattico dei dispositivi: L’uso del dispositivo è consentito esclusivamente per scopi didattici e subordinato al consenso esplicito del docente in classe. Le attività e le strategie dovranno essere inserite nelle progettazioni annuali dei docenti e della classe.
Art. 3: Responsabilità individuale: Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo La scuola non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere lasciato a scuola oltre l’orario delle lezioni. E’ responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità
Art. 4: Limitazioni d’uso: E’ vietato l’uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera senza il permesso del docente e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Qualsiasi uso improprio prevede l'interruzione immediata dell'attività e, se reiterato, un procedimento disciplinare.
SEZIONE 3 - Norme a tutela
- GDPR 2916/679, art.4, c.13: l'immagine facciale viene inserita tra i “dati biometrici”, qualora consenta o confermi l'identificazione, e pertanto è soggetta alle restrizioni ed alle tutele che riguardano i dati personali.
- Codice Civile, art. 10: Abuso dell'immagine altrui - “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
- Legge 633/1941 (diritto d'autore), art. 96: principio del consenso; “per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso”. La pubblicazione dell’immagine è, in ogni caso, vietata qualora essa possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
- Codice penale, art 341 bis (ricordando che i docenti in servizio sono considerati pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni): “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.